Altri Contenuti – Accesso Civico
L’art. 5 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ha previsto l’istituzione dell’accesso civico, quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato, di richiedere e ottenere documenti, informazioni e dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.
Modalità di richiesta accesso civico
La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza Cons. Ing. Alfredo Simonetti e presentata secondo una delle seguenti modalità, per:
- posta elettronica all’indirizzo trasparenza@ording.roma.it
Iter amministrativo
Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta all’Ufficio di competenza e ne informa il richiedente.
L’amministrazione, entro e non oltre trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
Ritardo o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente può ricorrere al Presidente dell’Ordine, quale soggetto titolare del potere sostitutivo che verificata la legittimità della richiesta, attiva l’ufficio di competenza a provvedere alla pubblicazione omessa o ad integrare quella incompleta e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale
- per posta elettronica all’indirizzo trasparenza@ording.roma.it
Applicabilità dell’accesso civico
L’Accesso civico si applica esclusivamente per la richiesta di informazioni che il D.Lgs. 33/2013 obbliga a rendere note.