Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Altri Contenuti – Accesso Civico

L’art. 5 del D. Lgs. n.33 del 14 marzo 2013 ha previsto  l’istituzione dell’accesso civico,  quale diritto di “chiunque”, anche non portatore di un interesse qualificato,  di richiedere e ottenere  documenti,  informazioni e  dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l’obbligo.

 Modalità di richiesta accesso civico

La richiesta non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della trasparenza Cons. Ing. Alfredo Simonetti e presentata secondo una delle seguenti modalità, per:

Iter amministrativo

Il Responsabile della Trasparenza trasmette la richiesta  all’Ufficio  di competenza e ne informa il richiedente.
L’amministrazione, entro e non oltre trenta giorni, procede alla pubblicazione sul sito istituzionale del documento, dell’informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l’informazione o il dato richiesti risultano gia’ pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Ritardo o mancata risposta
Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte dell’amministrazione, il richiedente  può ricorrere al Presidente dell’Ordine, quale soggetto  titolare del potere sostitutivo che verificata la legittimità della richiesta, attiva l’ufficio di competenza a provvedere  alla pubblicazione  omessa o ad integrare quella incompleta  e contemporaneamente ne dà comunicazione al richiedente, indicando il relativo collegamento ipertestuale

Applicabilità dell’accesso civico

L’Accesso civico si applica esclusivamente per la richiesta di informazioni che il D.Lgs. 33/2013 obbliga a rendere note.