Ordine
Domande e risposte sui compiti e le funzioni dell'Ordine.
Giuridicamente l’Ordine professionale è un vero e proprio Ente pubblico.
L'Ordine Provinciale è una istituzione regolamentata con Legge n. 1395/1923 che, all’art. 2, così dispone: “E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia”.
Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all’art. 1 ribadisce e specifica che: “in ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo”. Originariamente riuniti in unica categoria, ingegneri ed architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono accorpati in albi distinti.
Inoltre, in merito alle attività svolte, successive integrazioni vengono operate dal :
- DPR 382/80
- DPR 328/01
- DPR 137/12
Il Ministero della Giustizia.
L’esercizio di custodia dell’Albo Professionale.
Nel 2001 con l’emanazione del DPR 328 che ha distinto gli ingegneri abilitati prima del 02/09/01 da quelli abilitati successivamente, al capo 9 art. 45 vengono istituite la sezione A e la Sezione B.
Ciascuna sezione a sua volta è ripartita in tre settori:
- Settore 1- civile ed ambientale;
- Settore 2- industriale;
- Settore 3- dell’informazione.
Fermo restando che l'albo nella sua forma risulta unico, l'art. 11 del D.P.R. dell' 11/07/1980 n. 382, ha previsto, inoltre, una sezione intitolata "Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno”
L’esercizio di aggiornamento professionale.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 137/12, è stato pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI nella seduta del 21.06.2013.
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale (
)
L’esercizio della Commissione Specifiche.
Il compito dell'Ordine è quello di applicare il criterio di congruità e conformità in riferimento alle prestazioni professionali.
La tutela del titolo e dell’esercizio professionale.
(da Legge 1395/23 art 5 comma 4)
[…] vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione […]
(da RD 2537/25 ART. 37 comma 3)
[…] cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria […]
Storicamente l'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile.
Alcune prassi ormai consolidate vedono l’Ordine in primo piano rispetto all’organizzazione di:
- informazione agli iscritti;
- Commissioni tematiche per settori di particolare interesse;
- designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- costituire punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.
In primo luogo gli ingegneri iscritti all’Ordine di Roma sono circa 22244 nel 2013: essi eleggono il Consiglio dell'Ordine costituito da 15 Consiglieri. I Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente nomina il Vice Presidente.
Qualunque ingegnere iscritto nell'Albo, non soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione.
I laureati in ingegneria che hanno superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
Si presenta una domanda corredata da opportuna documentazione e si paga una tassa una tantum di iscrizione per le Concessioni Governative € 168,00 + diritti di segreteria. La quota annuale è di € 110,00.
Annualmente viene indetta l'Assemblea degli iscritti che è preposta principalmente all'approvazione del bilancio; ogni quattro anni viene indetta l'Assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio attraverso elezione.