Equo compenso: c’è l’ok del Senato
Via libera all’unanimità dell’Aula del Senato al Ddl n. 495 sull’equo compenso delle prestazioni professionali.
Nel testo, di 13 articoli, viene definito l’equo compenso e l’ambito oggettivo cui si applica la nuova disciplina. Nel dettaglio:
– viene definito “equo” il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e interviene sull’ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro;
– disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio nei rapporti tra professionista e impresa, lasciando al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo (art. ed eventualmente di condannare l’impresa al pagamento di un indennizzo in favore del professionista;
– prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche atte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull’equo compenso;
– consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi individuati siano equi fino a prova contraria;
– prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall’ordine o dal collegio professionale acquisti l’efficacia di titolo esecutivo;
– disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al compenso e alla responsabilità professionale;
– consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l’azione di classe, proposta dalle rappresentanze professionali;
– istituisce, presso il Ministero della giustizia, l’Osservatorio nazionale sull’equo compenso;
– prevede una disposizione transitoria che esclude dall’ambito di applicazione della nuova disciplina le convenzioni in corso, sottoscritte prima della riforma;
– abroga la disciplina vigente
– prevede la clausola di invarianza finanziaria.