Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Disciplina per la corresponsione degli incentivi per le funzioni tecniche previsti dall’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016: L’Ordine invia lo schema di Regolamento predisposto dal Comitato Tecnico Appalti Pubblici della Fondazione.

Trascorsi quasi cinque anni dall’entrata in vigore dell’art. 113 del D.lgs. n. 50/2016, non è ancora decollata la nuova disciplina degli incentivi per funzioni tecniche riservati al personale delle amministrazioni aggiudicatrici.

Ciò è dovuto principalmente alla mancata approvazione dei testi regolamentari inviati al Consiglio di Stato per il parere obbligatorio.

Nel restituire gli atti, tuttavia, il Consiglio di Stato ha indicato puntualmente le criticità riscontrate e le possibili correzioni da apportare, evidenziando tra l’altro – nell’Adunanza di sezione consultiva per gli atti normativi del 5 settembre 2019 – la necessità di un incisivo ruolo di coordinamento dei regolamenti delle numerose amministrazioni aggiudicatrici da parte della Presidenza del Consiglio.

Lo stallo che si è venuto a determinare, oltre a penalizzare i dipendenti pubblici ed in particolare i funzionari tecnici iscritti agli Ordini professionali che si impegnano quotidianamente con assunzioni di responsabilità, inficia per di più l’applicazione di una norma di legge utile per accelerare le fasi di programmazione, progettazione, affidamento e realizzazione delle opere pubbliche tanto necessarie al Paese. Le negative conseguenze in termini di opportunità lavorative per professionisti e imprese sono ben comprensibili e rilevanti anche dal punto di vista dell’impatto sul sistema economico generale.

E’ con tale spirito che l’Ordine, per il tramite del Comitato Tecnico Appalti Pubblici della Fondazione, ha predisposto e messo a disposizione della Presidenza del Consiglio uno schema di Regolamento ex art. 113, D.lgs. n. 50/2016, che recepisce le osservazioni del Consiglio di Stato e, qualora condiviso, potrà essere immediatamente adottato dalle Amministrazione aggiudicatrici.

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2