Decreto Semplificazione: sospensione dall’Albo per i professionisti che non comunicano l’indirizzo PEC
Sospensione dall’albo per il professionista che non comunicherà il proprio domicilio digitale all’Ordine di appartenenza. E’ quanto previsto dal Decreto Semplificazione pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
All’articolo 37 – “Disposizioni per favorire l’utilizzo della posta elettronica certificata nei rapporti tra Amministrazione, imprese e professionisti” – si interviene sull’articolo 16 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (convertito, con modificazioni, nella legge 28 gennaio 2009, n. 2), con la modifica del comma 7 bis come riportato di seguito: “Il professionista che non comunica il proprio domicilio digitale all’albo o elenco di cui al comma 7 è obbligatoriamente soggetto a diffida ad adempiere, entro trenta giorni, da parte del Collegio o Ordine di appartenenza. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, il Collegio o Ordine di appartenenza commina la sanzione della sospensione dal relativo albo o elenco fino alla comunicazione dello stesso domicilio”.
“L’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, il rifiuto reiterato di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, ovvero la reiterata inadempienza dell’obbligo di comunicare all’indice di cui all’articolo 6- bis del decreto-legislativo 7 marzo 2005, n. 82 l’elenco dei domicili digitali ed il loro aggiornamento a norma dell’articolo 6 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 marzo 2013 – prosegue il testo – costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente ad opera del Ministero vigilante sui medesimi”.
Si invitano tutti gli iscritti, che non abbiano ancora provveduto, ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge.