Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

Anac e corrispettivi

 

 

 

ANAC con il Comunicato dell’8/11/2022 ha rianalizzato la prassi di richiedere in corso di esecuzione del contratto prestazioni aggiuntive e/o integrative rispetto a quelle considerate ai fini della determinazione del compenso a base di gara.

Nello specifico ANAC ha precisato che le richieste di aggiornamento del computo metrico estimativo di progetto o della contabilità dei lavori, dovute in particolare all’applicazione dell’art. 26 del D.L. 50/2022,  devono ritenersi attività aggiuntive da remunerare in modo corrispondente alle ulteriori attività effettivamente svolte.

Con la Circolare 18/11/2022 n. 973/XIX Sess./2022 il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI) ha fornito ulteriori indicazioni, prendendo come riferimento la Tavola Z-2 D.M. 17 giugno 2016.

Nell’ipotesi in cui l’aggiornamento dei prezzi intervenga precedentemente all’aggiudicazione dei lavori, il corrispettivo dovuto è quello derivante dall’applicazione delle aliquote:

– QbIII.03 “Computo metrico estimativo, quadro economico, elenco prezzi ed eventuale analisi, quadro dell’incidenza percentuale della quantità di manodopera”;

– QbIII.04 “Schema di contratto, capitolato speciale d’appalto, cronoprogramma”;

da applicarsi sul nuovo importo delle opere.

Per quanto attiene invece alla Direzione Lavori il corrispettivo dovuto per le aliquote:

– QcI.01 “Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione”;

– QcI.09 “Contabilità dei lavori a misura”;

– QcI.10 “Contabilità dei lavori a corpo”;

andrà calcolato sul consuntivo lordo comprensivo degli incrementi dovuti alle variazioni dei prezzi unitari.

Per le attività progettuali intervenute in fase di esecuzione connesse all’adeguamento dei prezzi, il corrispettivo sarà dato dall’applicazione dell’aliquota Qcl.07 “Variante delle quantità del progetto in corso d’opera”.

 

Allegato: comunicato Anac e circolare CNI