Ordine
Domande e risposte sui compiti e le funzioni dell'Ordine.
Giuridicamente l’Ordine professionale è un vero e proprio Ente pubblico.
L'Ordine Provinciale è una istituzione regolamentata con Legge n. 1395/1923 che, all’art. 2, così dispone: “E' istituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti inscritti nell'albo in ogni provincia”.
Il regolamento di attuazione della Legge istitutiva, approvato con R. D. 2537/1925, all’art. 1 ribadisce e specifica che: “in ogni provincia è costituito l'ordine degli ingegneri e degli architetti, avente sede nel comune capoluogo”. Originariamente riuniti in unica categoria, ingegneri ed architetti, per disposizione del R.D. 2145/1927, vengono accorpati in albi distinti.
Inoltre, in merito alle attività svolte, successive integrazioni vengono operate dal :
- DPR 382/80
- DPR 328/01
- DPR 137/12
Il Ministero della Giustizia.
L’esercizio di custodia dell’Albo Professionale.
Nel 2001 con l’emanazione del DPR 328 che ha distinto gli ingegneri abilitati prima del 02/09/01 da quelli abilitati successivamente, al capo 9 art. 45 vengono istituite la sezione A e la Sezione B.
Ciascuna sezione a sua volta è ripartita in tre settori:
- Settore 1- civile ed ambientale;
- Settore 2- industriale;
- Settore 3- dell’informazione.
Fermo restando che l'albo nella sua forma risulta unico, l'art. 11 del D.P.R. dell' 11/07/1980 n. 382, ha previsto, inoltre, una sezione intitolata "Elenco speciale per i professori universitari a tempo pieno”
L’esercizio di aggiornamento professionale.
In attuazione delle disposizioni di cui all'art. 7 del DPR 137/12, è stato pubblicato sul B.U. del Ministero della Giustizia il regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale, adottato dal CNI nella seduta del 21.06.2013.
Regolamento per l'aggiornamento della competenza professionale ()
L’esercizio della Commissione Specifiche.
Il compito dell'Ordine è quello di applicare il criterio di congruità e conformità in riferimento alle prestazioni professionali.
La tutela del titolo e dell’esercizio professionale.
(da Legge 1395/23 art 5 comma 4)
[…] vigila alla tutela dell'esercizio professionale, e alla conservazione del decoro dell'Ordine, reprimendo gli abusi e le mancanze di cui gli iscritti si rendessero colpevoli nell'esercizio della professione […]
(da RD 2537/25 ART. 37 comma 3)
[…] cura che siano repressi l’uso abusivo del titolo di ingegnere e di architetto e l’esercizio abusivo della professione, presentando, ove occorra, denuncia all’autorità giudiziaria […]
Storicamente l'Ordine rappresenta un punto di riferimento tanto per gli iscritti quanto per le istituzioni e la società civile.
Alcune prassi ormai consolidate vedono l’Ordine in primo piano rispetto all’organizzazione di:
- informazione agli iscritti;
- Commissioni tematiche per settori di particolare interesse;
- designazione delle candidature per lo svolgimento degli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione;
- costituire punto di riferimento autorevole per la categoria e i suoi interlocutori.
In primo luogo gli ingegneri iscritti all’Ordine di Roma sono circa 22244 nel 2013: essi eleggono il Consiglio dell'Ordine costituito da 15 Consiglieri. I Consiglieri eleggono il Presidente, il Segretario, il Tesoriere ed il Presidente nomina il Vice Presidente.
Qualunque ingegnere iscritto nell'Albo, non soggetto a provvedimento disciplinare di sospensione.
I laureati in ingegneria che hanno superato l'esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione.
Si presenta una domanda corredata da opportuna documentazione e si paga una tassa una tantum di iscrizione per le Concessioni Governative € 168,00 + diritti di segreteria. La quota annuale è di € 110,00.
Annualmente viene indetta l'Assemblea degli iscritti che è preposta principalmente all'approvazione del bilancio; ogni quattro anni viene indetta l'Assemblea degli iscritti per il rinnovo del Consiglio attraverso elezione.