Comunicazione Ordine

 

 

L’art. 7 comma 1 del DM 05/08/2011 stabilisce che per il mantenimento dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno, “i professionisti antincendio devono effettuare corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi della durata complessiva di almeno quaranta ore nell’arco di cinque anni dalla data di iscrizione nell’elenco o dalla data di entrata in vigore del decreto”.

In Ossequio a quanto disposto dal DM 05/08/2011, gli ingegneri non in possesso dei requisiti previsti verranno sospesi dall’elenco del Ministero dell’Interno.

Come disposto dall’art. 7 comma 2 del citato DM, la sospensione durerà sino “ad avvenuto adempimento”.

 

 

 

 

 

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Mer 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
Gio 09:30 - 12:30 14:30 - 17:30
Ven 09:30 - 12:30 pomeriggio chiuso
Sab 09:30 - 12:30 pomeriggio chiuso
Dom chiuso

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